Art. 1.
(Definizione dell'attività di relazione).

      1. Ai sensi della presente legge, per «attività di relazione» si intende l'attività finalizzata, in modo diretto e con riguardo a specifici provvedimenti, a rappresentare posizioni, interessi, richieste ed esigenze propri, ovvero di uno o più committenti o datori di lavoro, nei confronti delle Camere, del Governo, della pubblica amministrazione, delle autorità garanti e delle agenzie di settore, delle regioni e degli enti locali.
      2. Le attività di cui al comma 1 devono attenersi a criteri di trasparenza ed essere svolte nel rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, attraverso qualsiasi mezzo, ivi compresi proposte, suggerimenti, studi, ricerche e analisi scritte, orali o su mezzi informatici.